BENEFICI ED AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DEI DISABILI VISIVI
Legge 138/2001
Art. 1. (Campo di applicazione).
La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell’ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.
Art. 2. (Definizione di ciechi totali).
Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:
a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
b) coloro che hanno la mera percezione dell’ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore;
c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.
Art. 3. (Definizione di ciechi parziali).
Si definiscono ciechi parziali:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.
Art. 4. (Definizione di ipovedenti gravi).
Si definiscono ipovedenti gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.
Art. 5. (Definizione di ipovedenti medio-gravi).
Si definiscono ipovedenti medio-gravi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.
Art. 6. (Definizione di ipovedenti lievi).
Si definiscono ipovedenti lievi:
a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione;
b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.
BENEFICI ECONOMICI
I minorati della vista, riconosciuti tali, hanno diritto a provvidenze economiche da parte dello Stato, e precisamente:
1. ciechi assoluti di cui all’art. 2 della Legge 138/2001
a. indennità di accompagnamento concessa a titolo della minorazione
b. pensione non reversibile legata al reddito personale
2. ciechi parziali di cui all’art. 3 della Legge 138/2001:
a. indennità speciale concessa a titolo della minorazione
b. pensione non reversibile legata al reddito personale
3. soggetti ipovedenti gravi, medio-gravi e lievi, di cui all’art. 4, 5, e 6 della legge 138/2001
non è per ora riconosciuto alcun beneficio economico.
OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI
I Comuni e le Province di residenza, ognuno per le proprie competenze, hanno l’obbligo di sostenere e facilitare:
– l’integrazione scolastica dell’alunno e dello studente non vedente con appositi interventi economici e con la fornitura degli ausili necessari.
IMPOSTE LOCALI
I comuni, nell’ambito della propria autonomia impositiva, possono prevedere esenzioni o riduzioni del pagamento di alcune imposte come ad esempio:
– ICI (imposta comunale sugli immobili)
– TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani)
AA.SS.PP.
Sono tenute a fornire gratuitamente o con parziale copertura gli ausili previsti dal nomenclatore e che sono funzionali alla autonomia ed alla mobilità del non vedente.
AGEVOLAZIONI PER I TRASPORTI PUBBLICI E PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
I non vedenti beneficiano di agevolazioni tariffarie:
– sui treni delle Ferrovie dello Stato,
– sui voli di alcune Compagnie Aeree.
Le Ferrovie hanno predisposto inoltre un servizio di assistenza presso il centro di accoglienza disabili del quale si può usufruire telefonando 24 ore prima della partenza. Tale servizio prevede l’acquisto del biglietto e l’accompagnamento al treno sia alla partenza che all’arrivo. Simile servizio è stato predisposto anche dalle Compagnie Aeree.
Per il viaggio sui mezzi di trasporto pubblico urbano ed extra urbano è previsto dalla normativa della Regione Calabria, emanata a seguito dell’impegno dell’UICI calabrese:
– il rilascio di una speciale tessera di libera circolazione.
Per quanto concerne la circolazione e sosta dei veicoli, il Comune di residenza del non vedente rilascia un contrassegno che consente:
– il parcheggio negli appositi spazi riservati alle persone disabili;
– la circolazione nelle corsie preferenziali;
– la circolazione e la sosta nelle zone “a traffico limitato” e “nelle aree pedonali urbane” quando in tali zone sia autorizzato l’accesso a veicoli per trasporti di pubblica utilità.
TASSE AUTOMOBILISTICHE
Ulteriori agevolazioni concernenti le autovetture riguardano:
– l’esenzione permanente dal pagamento del bollo auto;
– l’esenzione totale o parziale dall’imposta provinciale di trascrizione (IPT) laddove l’Amministrazione Provinciale abbia deliberato in tal senso.
AGEVOLAZIONI PER LINEA INTERNET (MODULO)
SPEDIZIONI POSTALI
Altre agevolazioni riguardano l’esenzione da alcune tasse postali. Nello specifico, le carte punteggiate per la scrittura Braille, ivi comprese le lettere a caratteri ingranditi impostate aperte, le registrazioni sonore e quelle su supporto informatico inviate da un cieco o inviate ad un cieco.
DIRITTO DI VOTO
Il non vedente può recarsi alle urne per votare, avvalendosi dell’assistenza di un qualsiasi cittadino iscritto alle liste elettorali secondo le modalità previste dalla legge 5/2/2003 n. 17, recante nuove norme per l’esercizio di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità.
In base a tale normativa, il non vedente può ottenere l’annotazione permanente, sulla sua tessera elettorale, del diritto al voto assistito; a tal fine egli deve recarsi al Comune di iscrizione elettorale, esibendo il verbale di cecità della commissione sanitaria oppure il libretto nominativo di pensione rilasciato dall’INPS (o, in precedenza, dal Ministero dell’Interno).
Chi non è in possesso di tale annotazione permanente e ha necessità di farsi accompagnare nella cabina elettorale, dovrà recarsi a votare esibendo ogni volta un apposito certificato medico, che sarà rilasciato dal funzionario medico designato dalle aziende sanitarie locali e che dovrà attestare che la minorazione visiva impedisce al non vedente di votare senza l’aiuto di un altro elettore.
VALIDITA’ DELLA FIRMA DEL NON VEDENTE
Per completezza, si rammenta che un cieco è perfettamente capace di agire a tutti gli effetti giuridici. Tale principio, contenuto nella Legge 3.2.1975 n. 18, comporta che la firma apposta dal cieco su qualsiasi atto, anche senza assistenza, è valida e vincolante a tutti gli effetti di legge. D’altro canto, ricordiamo che il cieco ha la facoltà, a norma della stessa Legge, di richiedere l’intervento di un testimone che lo assista nel compimento degli atti e/o di un’altra persona di sua fiducia che partecipi alla redazione degli atti. L’intervento e la sottoscrizione di queste due persone di fiducia sono invece obbligatori quando il cieco non può sottoscrivere o può apporre soltanto un segno di croce.
Ricordiamo infine che il non vedente può anche apporre la firma digitale sui documenti informatici, utilizzando i dispositivi di firma resi accessibili ai non vedenti nell’ambito del progetto dell’IRIFOR. Tali firme digitali hanno la stessa validità giuridica delle sottoscrizioni autografe, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, e consentono al non vedente di firmare in piena autonomia.
L’aula informatica della Sezione UICI di Reggio Calabria è dotata di lettori di firma digitale e ha già addestrato all’utilizzo di questi dispositivi diversi non vedenti.
BENEFICI FISCALI
SPESE SANITARIE
Sono deducibili ai fini IRPEF, nel loro intero importo, le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dal non vedente.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, le “spese mediche generiche” sono ad es. le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali; per “assistenza specifica” si intendono invece le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa.
Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) danno diritto ad una detrazione IRPEF del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro.
CANE GUIDA
Per l’acquisto del cane guida è detraibile dall’IRPEF il 19% del costo (la detrazione spetta una sola volta per un periodo di quattro anni).
Inoltre sono detraibilidall’IRPEF, nella misura forfettaria di 516,46 Euro, le spese per il mantenimento del cane guida, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento di tali spese.
ALTRE DETRAZIONI IRPEF del 19%
Sono inoltre detraibili dall’IRPEF nella misura del 19%:
– l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione;
– le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento e alla deambulazione;
– l’acquisto di autovettura intestata al cieco o al familiare di cui il cieco è fiscalmente a carico (la detrazione spetta una sola volta ogni quattro anni, con riferimento a una spesa massima di 18.075,99 euro);
– le spese per le riparazioni dell’autovettura (con esclusione di quelle di ordinaria manutenzione).
IVA al 4%
E’ prevista l’aliquota IVA ridotta al 4% nei seguenti casi:
– acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel;
– acquisto di ausili protesici relativi a menomazioni funzionali permanenti (es. protesi oculistiche);
– lavori finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
– acquisto di giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti ed ipovedenti, nonché per le prestazioni relative al loro montaggio e duplicazione;
– acquisto dei sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, nonché ad assistere la riabilitazione.